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Condizioni generali di fornitura - Versione 2009

1. Generalità

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura della Derendinger SA sono applicate a tutte le forniture e a tutti i servizi effettuati dalla Derendinger SA. Le condizioni del committente di tenore diverso saranno valide soltanto se espressamente accettate per scritto da parte della Derendinger SA. Rimangono validi gli accordi particolari stipulati per iscritto tra le parti.

1.2 L’entità delle forniture e dei servizi offerti dalla Derendinger SA risulta dal corrente programma di fornitura. Se necessario, gli elementi in dettaglio potranno essere riportati nella conferma d’ordinazione.

1.3 Le ordinazioni possono avvenire anche per via elettronica. Per questo è, però necessaria la registrazione del committente presso la Derendinger SA con codice d’identificazione e password dell’utente.

1.4 La consegna avverrà all’indirizzo concordato. Il committente è responsabile nei confronti della Derendinger SA e delle ditte produttrici degli inconvenienti e degli impegni derivanti dall’impiego delle forniture e dei servizi nei paesi terzi.

 

2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 La Derendinger SA si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, fino alla conferma d’ordinazione o fino alla consegna, un adeguamento dei prezzi rispetto all’attuale programma di fornitura.

2.2. Tutti i pagamenti dovranno essere saldati entro 30 giorni dalla data di fattura, al netto, in franchi svizzeri e senza alcuno sconto.

2.3 Nel caso in cui non è rispettato il termine di pagamento conformemente alla cifra 2.2, il committente è costituito in mora senza alcun avvertimento e la Derendinger SA applicherà quindi un interesse del 5% p.a. Per ogni richiesta di pagamento, il committente deve alla Derendinger SA un diritto amministrativo a decorrere dalla seconda richiesta di pagamento. In caso di ritardo, da parte del committente, con il saldo del prezzo di acquisto, la Derendinger SA è autorizzata inoltre a rescindere senza delazioni il contratto e a chiedere la restituzione delle merci consegnate (art. 214, capoverso 3 CO).

2.4 Il committente non può sospendere i pagamenti, in particolare neanche in caso di ritardi nella consegna o di contestazioni. Il committente rinuncia a qualsiasi compensazione di crediti con presunte contropartite.

 

3. Trasferimento dei rischi e del profitto, trasporto e restituzione merci

3.1 Profitti e rischi sono trasferiti al committente nel momento in cui la merce è pronta per la spedizione.

3.2 Il trasporto avviene a carico e a rischio del committente, anche se quest’ultimo ha ordinato più pezzi a scelta. Il committente deve notificare alla Derendinger SA eventuali danni dovuti al trasporto entro 24 ore dal ricevimento della fornitura. Nel caso di consegne effettuate a mezzo corriere espresso notturno, gli eventuali reclami devono essere notificati alla Derendinger SA entro le ore 10.00 del giorno di consegna. In caso contrario ogni responsabilità relativa ai danni di trasporto sarà respinta.

3.3 Fino al pagamento per intero del prezzo d’acquisto e/o di tutti i costi di montaggio, la merce fornita rimane di proprietà della Derendinger SA. Il committente autorizza la Derendinger SA a far registrare senz’altro la riserva a spese del committente nel registro della riserva di proprietà. Nel caso di successiva richiesta di risarcimento danni, il committente è obbligato a notificare per scritto alla eentuali diritti di terzi relativi alla merce fornita.

3.4 In linea di massima, le merci consegnate non vengono ritirate. Fanno eccezione le merci ritornate entro 7 giorni allo stato di nuovo e nell’imballaggio originale intatto. In nessun caso, possono essere ritornate le merci ordinate specificatamente per il cliente e i componenti elettronici. Per le merci ritornate fra il 10° e il 30° giorno dopo la consegna, viene detratta una partecipazione ai costi del 10% dell’accredito. In caso di resa di componenti vetrosi o di parti di carrozzeria, verrà detratta dal buono una partecipazione ai costi pari al 20%.

 

4. Termine di consegna

4.1 I termini di consegna indicati decorrono dal momento in cui il committente ha chiarito tutte le questioni necessarie alla fornitura e la Derendinger SA ha ricevuto un acconto eventualmente concordato.

4.2 Il termine di consegna si prolunga in modo appropriato se, senza colpa della Derendinger SA, da essa o presso terzi si verificano impedimenti, per esempio per cause di forza maggiore oppure se la consegna da parte del fabbricante o dei subfornitori è in ritardo o è difettosa.

4.3 In caso di consegna ritardata, il committente non può per nessun motivo annullare l’ordinazione o chiedere un risarcimento per i danni diretti e indiretti subiti o per i mancati guadagni.

 

5. Garanzia, responsabilità

5.1 La Derendinger SA è responsabile solamente per danni causati da suo personale. È esclusa qualsiasi altra responsabilità della Derendinger SA. Nel caso di difetti della cosa, la responsabilità esiste solamente nel caso che vi è dissimulazione dolosa (art. 199 CO).

5.2 La garanzia scade 12 mesi dopo l’avviso di merce pronta per la consegna. I diritti derivanti dalla garanzia decadono se il committente non presenta un reclamo scritto entro otto giorni dal verificarsi di uneventuale difetto. La garanzia è esplicitamente esclusa nel caso di difetti derivanti da normale usura, scarsa manutenzione, immagazzinamento, inosservanza delle istruzioni per l’uso, uso improprio, sollecitazioni eccessive come quelle risultanti dall’uso in competizioni, ecc., corrosione naturale e alter cause che non sono responsabilità della Derendinger SA.

5.3 La garanzia si estingue anticipatamente se il committente o terzi effettuano riparazioni delle merci senza autorizzazione scritta preliminare da parte della Derendinger SA.

5.4 Le forniture difettose potranno essere rimesse in efficienza o rimpiazzate a discrezione della Derendinger SA. Eccezion fatta dei casi in cui il committente è stato autorizzato o incaricato per scritto dalla Derendinger SA a eseguire la riparazione, la Derendinger SA non è tenuta ad assumere i costi di montaggio e smontaggio. Ogni genere di responsabilità della Derendinger SA termina laddove il committente o terzi non si attengono correttamente alle indicazioni o alle istruzioni impartite dalla Derendinger SA.

5.5 Le conseguenze giuridiche delle violazioni del contratto sono regolate definitivamente nelle presenti Condizioni generali di fornitura. Sono esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, riduzione del prezzo, risoluzione di contratto o recesso contrattuale, in particolare per quel che concerne ogni risarcimento di danni indiretti o di lucro cessante.

 

6. Clausola di salvaguardia

Nel caso che singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di fornitura dovessero essere rese del tutto o parzialmente invalide, questo non tocca la validità delle rimanenti disposizioni. Al posto della disposizione non più valida, ne entra in vigore una con contenuto giuridico ed economico corrispondente il più possibile a quello della precedente.

 

7. Foro competente, diritto applicabile

7.1 Per il giudizio su tutte le rivendicazioni fra committenti e Derendinger SA, sono competenti i fori giuridici alla sede principale della società.

7.2 Il rapporto giuridico fra committente e Derendinger SA è soggetto al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (cosiddetta Convenzione di Vienna).

Nota a piè